Art. 7.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge e dei relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti necessari all'attuazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge attraverso una diversa allocazione delle ordinare risorse, umane, strumentali ed economiche.